Statuto

Statuto del Comitato di Quartiere Mentana Sud-Est

Art. 1 – Denominazione, Sede e Territorio di Competenza

Il Comitato assume la denominazione “Comitato di Quartiere Mentana Sud-Est”.
Il Comitato ha sede nel comune di Mentana presso il domicilio del Presidente pro-tempore
Il Comitato può istituire sedi secondarie o uffici di rappresentanza anche in altre zone del Comune di Mentana.
Per “Mentana Sud-Est” si intende l’area del Comune di Mentana delimitata da Via delle Molette, Via Antonio Moscatelli e il confine con i comuni di Sant’Angelo Romano e Fonte Nuova. Una mappa dettagliata dell’area di competenza è allegata al presente Statuto.

Art. 2 – Scopi

Il Comitato è un’associazione apartitica e senza scopo di lucro.
Il Comitato si propone di tutelare e valorizzare il territorio del quartiere Mentana Sud-Est, promuovendo la partecipazione attiva dei cittadini e il miglioramento della qualità della vita.
In particolare, il Comitato si prefigge di:
Tutelare l’ambiente e il patrimonio storico-artistico del quartiere.
Promuovere la sicurezza e la vivibilità.
Favorire l’aggregazione sociale e la solidarietà tra i residenti.
Rappresentare gli interessi dei cittadini nei confronti delle istituzioni.
Organizzare iniziative culturali, ricreative e di informazione.
Collaborare con le istituzioni e le altre realtà associative del territorio.

Art. 3 – Soci

Fanno parte del Comitato le seguenti categorie di soci:
Soci fondatori: Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione del Comitato. Tutti i soci fondatori hanno diritto di voto in Assemblea e possono essere eletti alle cariche sociali.
Soci residenti: I cittadini residenti nel quartiere Mentana Sud-Est che condividono gli scopi del Comitato e si impegnano a rispettarne lo Statuto. I soci residenti hanno diritto di voto in Assemblea e possono essere eletti alle cariche sociali.
Soci interessati: I cittadini che, pur non essendo residenti nel quartiere Mentana Sud-Est, hanno un documentato legame con esso per le seguenti ragioni: domicilio, familiari, parenti o affini, sede lavorativa o di altra attività svolta con continuità nel quartiere (ad esempio, attività sportive, ricreative, culturali, di volontariato), diritti su immobili, nell’area di competenza del comitato. I soci interessati hanno diritto di voto in Assemblea, ma non possono essere eletti alle cariche sociali.
Soci sostenitori: Persone fisiche o giuridiche, residenti ovunque, che condividono gli scopi del Comitato, questa categoria può sostenerne l’attività del comitato mediante il versamento di una quota associativa volontaria. I soci sostenitori non hanno diritto di voto in Assemblea e non possono essere eletti alle cariche sociali.
L’ammissione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente.
I soci hanno diritto di:
Partecipare alle assemblee (con diritto di voto per i soci fondatori, residenti e interessati)
Essere informati sulle attività del Comitato
Usufruire dei servizi offerti dal Comitato
I soci hanno il dovere di:
Rispettare lo Statuto e le delibere degli organi sociali
Versare la quota associativa annuale
Collaborare alla realizzazione delle attività del Comitato

Art. 4 – Quote associative

La quota associativa annuale è fissata dall’Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo.
L’ammontare della quota associativa può essere differenziato per le diverse categorie di soci, come segue:
Soci residenti: € 10
Soci interessati: € 10
Soci sostenitori: Volontaria
Il Consiglio Direttivo può prevedere quote associative ridotte per particolari categorie di soci (ad esempio, studenti, anziani, famiglie numerose).
Il mancato pagamento della quota associativa per due anni consecutivi comporta la decadenza dalla qualità di socio, previa comunicazione scritta da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 5 – Organi del Comitato

Gli organi del Comitato sono:
L’Assemblea dei Soci
Il Consiglio Direttivo
Il Presidente

Art. 6 – Assemblea dei Soci

Tipologie di Assemblea: L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano del Comitato. Essa può essere Ordinaria o Straordinaria.
Composizione e diritto di voto: L’Assemblea è composta dai soci fondatori, residenti e interessati in regola con il versamento delle quote associative, qualora dovute. I soci sostenitori possono partecipare all’Assemblea senza diritto di voto. Ciascun socio fondatore, residente e interessato ha diritto a un voto e può farsi rappresentare da altro socio avente diritto di voto, conferendo allo stesso delega scritta. Nessun socio può essere portatore di più di due deleghe.
Assemblea Ordinaria: L’Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
Compiti dell’Assemblea Ordinaria: L’Assemblea Ordinaria:
elegge i membri del Consiglio Direttivo;
approva le linee guida del bilancio preventivo;
approva il bilancio consuntivo;
fissa, su proposta del Consiglio Direttivo, l’importo delle quote associative annuali, ad eccezione di quelle dei soci sostenitori;
definisce gli indirizzi generali dell’attività del Comitato;
delibera su ogni altro argomento a essa sottoposto dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto;
delibera sulla revoca dei membri del Consiglio Direttivo, in caso di gravi inadempienze o di violazione dello Statuto.
Assemblea Straordinaria: L’Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo per deliberare sulle modifiche dello Statuto, sullo scioglimento del Comitato o su altre questioni di particolare rilevanza, su iniziativa del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un quinto dei soci aventi diritto di voto.
L’Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, o in caso di suo impedimento dal Vicepresidente (se previsto), mediante avviso inviato a mezzo posta elettronica o PEC a ciascun avente diritto almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del giorno, ora e luogo dell’Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, l’ordine del giorno e le modalità di partecipazione e affisso in bacheca e sul sito internet del Comitato.
Quorum e deliberazioni:
L’Assemblea Ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, l’Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati e delibera a maggioranza dei presenti.
L’Assemblea Straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è validamente costituita con qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei presenti per le modifiche statutarie e con il voto favorevole della maggioranza assoluta (50%+1) dei presenti per lo scioglimento del comitato.
Presidenza e verbalizzazione: L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente (se previsto). In mancanza di entrambi, l’Assemblea elegge un proprio Presidente tra i soci presenti. Delle riunioni dell’Assemblea è redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea (o da un socio incaricato di verbalizzare). Il verbale è conservato agli atti del Comitato ed è consultabile dai soci.
Modalità di voto: Le votazioni avvengono per alzata di mano. Si procede a scrutinio segreto quando viene richiesto da almeno un terzo dei presenti o quando si tratta di eleggere cariche sociali o di deliberare sulla revoca dei membri del consiglio direttivo.

Art. 7 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 15 membri eletti dall’Assemblea tra i soci fondatori e soci residenti.
Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni e i suoi membri sono rieleggibili
Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
Attuare le delibere dell’Assemblea
Gestire l’attività del Comitato
Amministrare il patrimonio del Comitato
Redigere il bilancio consuntivo e preventivo
Deliberare sull’ammissione dei nuovi soci
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno 1 volta l’anno e ogni qualvolta egli lo ritenga necessario, oppure su richiesta di almeno la metà dei membri del Consiglio stesso. La convocazione è effettuata mediante posta elettronica affissione in bacheca o equivalente, con almeno 7 giorni di preavviso, e deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo della riunione o della piattaforma utilizzata per la videoconferenza e l’ordine del giorno. In caso di urgenza, il preavviso può essere ridotto a 24 ore e la convocazione può avvenire anche tramite messaggio telefonico. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide anche se svolte in videoconferenza.
Le delibere del Consiglio Direttivo sono valide se approvate dalla maggioranza dei presenti.

Art. 8 – Presidente

Elezione e durata: Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, a maggioranza assoluta, nella prima riunione utile successiva all’elezione del Consiglio stesso. Dura in carica tre anni e può essere rieletto. La durata in carica del Presidente non può eccedere quella del Consiglio Direttivo che lo ha eletto.
Il Presidente ha la rappresentanza legale del Comitato, ne ha la firma sociale e ha i seguenti compiti:
convoca e presiede l’Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo;
vigila sull’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
coordina l’attività del Consiglio Direttivo;
in caso di urgenza, può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, salvo ratifica successiva da parte di quest’ultimo nella prima riunione utile;
propone al Consiglio Direttivo l’ammissione di nuovi soci, curandone la fase istruttoria;
svolge tutte le altre funzioni a lui demandate dallo Statuto o dal Consiglio Direttivo.
Impedimento: In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente o, in mancanza, dal Consigliere più anziano di età.

Art. 9 – Patrimonio

Il patrimonio del Comitato è costituito da:
Quote associative
Donazioni
Contributi pubblici e privati
Eventuali proventi derivanti dalle attività del Comitato
Beni mobili e immobili del Comitato
Il patrimonio del Comitato è utilizzato esclusivamente per il perseguimento degli scopi statutari.

Art. 10 – Bilancio

Il Comitato redige annualmente un bilancio consuntivo e un bilancio preventivo.
Il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo sono approvati dall’Assemblea dei Soci.

Art. 11 – Scioglimento

Il Comitato può essere sciolto con delibera dell’Assemblea dei Soci, approvata con la maggioranza assoluta dei soci o i tre quarti dei presenti.
In caso di scioglimento, il patrimonio del Comitato sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Art. 12 – Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme del Codice Civile e alle leggi vigenti in materia.

Territorio di competenza del Comitato Mentana Sud-Est

territorio di competenza Mentana Sud-Est